Glossario
Un accordo di swap sui tassi di interesse in cui una delle parti si obbliga a versare un tasso di interesse fisso e, in cambio, riceve un tasso variabile calcolato sulla base della media di un indice overnight, come ad esempio il tasso €STR (Euro Short-Term Rate), per l'intera durata del contratto.
Open Banking è un modello che permette a terze parti (TPP - Third Party Provider) di accedere e utilizzare servizi e dati finanziari relativi ai conti di pagamento dei clienti presso i fornitori di servizi di pagamento. Ciò avviene tramite specifiche interfacce tecnologiche via web.
Si tratta di operazioni finanziaria effettuate presso un intermediario, le quali, per determinate caratteristiche oggettive considerando l'entità e la natura, nonché la posizione soggettiva del cliente, sorge il sospetto che le somme impiegate possano avere origine illecita. Queste transazioni, identificate in accordo con le direttive operative per rilevare attività potenzialmente illecite diffuse dalla Banca d'Italia, devono essere notificate seguendo le disposizioni dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 21.11.2007, numero 231, presso l'ente finanziario di reportistica istituito presso la Banca d'Italia per fornire informazioni nel campo finanziario.
La Banca d'Italia svolge le sue attività conformemente alle decisioni di politica monetaria prese dalla BCE, impiegando vari strumenti del Sistema Europeo di Banche Centrali per le operazioni di mercato aperto. Tra questi strumenti, le operazioni temporanee rivestono particolare importanza e coinvolgono contratti di vendita/acquisto a pronti, con accordi di riacquisto/vendita a termine o prestiti garantiti. Altre possibilità contemplano operazioni definitive, l'emissione di certificati di debito BCE, swap valutari e la raccolta di depositi a scadenza predeterminata.
Le Banche Centrali Nazionali (BCN) implementano le operazioni di mercato aperto in conformità con le direttive stabilite dalla BCE. Queste attività comprendono operazioni temporanee come rifinanziamento principale (settimanale, con una durata di una settimana), rifinanziamento a più lungo termine (mensile, con scadenza di tre mesi o fino a 48 mesi), interventi di fine-tuning, che non seguono una frequenza prestabilita e servono a regolare le fluttuazioni non previste della liquidità, e operazioni strutturali, finalizzate a modificare in modo temporaneo o definitivo la necessità strutturale di liquidità del settore bancario.
Sono strumenti finanziari emessi da un istituto bancario, vincolando l'istituto ad restituire il capitale e a pagare interessi, sia a tasso fisso che variabile, durante un periodo concordato in anticipo. Le norme di vigilanza stabiliscono che la durata media di tali emissioni non può essere inferiore a 24 mesi. Qualsiasi rimborso anticipato deve essere chiaramente indicato nel regolamento di emissione e non può avvenire prima di 18 mesi dalla data di emissione.